COS'E' IL RICICLAGGIO DI DENARO?

 

L'articolo 1 della terza direttiva sul riciclaggio dell'Unione Europea (2005/60/CE) impone il divieto (in legge) di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo nei seguenti termini:

1. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

  • la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  • l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

2. Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo.

3. Ai fini della presente direttiva, per «finanziamento del terrorismo» si intende la fornitura o la raccolta di fondi, in qualunque modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione di utilizzarli, in tutto o in parte, per compiere uno dei reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (1), o sapendo che saranno utilizzati a tal fine.

4. La conoscenza, l'intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento degli atti di cui ai paragrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive."

Noi, insieme ad altre società di gioco online autorizzate nell'UE, abbiamo deciso di conformarci alle direttive dell'UE per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Inoltre, il settore regolamentato ha sviluppato una serie di norme. Alcune di queste misure in materia di antiriciclaggio sono: 

  • l'identificazione dei propri Clienti (compresa l'età anagrafica) ed il controllo di tali informazioni in dettaglio;
  • il controllo preventivo sulle tecnologie usate al fine di evitare prospettive di truffa mediante collusione (scambio di informazioni esterne tra i diversi soggetti);
  • l'introduzione di sistemi di protezione onde evitare i furti d'identità;
  • la protezione contro tentativi di divulgazione non autorizzati o non necessari di tutte le informazioni riservate comunicate al Cliente in qualsiasi momento;
  • avvalersi di una lista contenente i nomi di noti o sospetti membri di organizzazioni terroristiche al fine di garantire che gli stessi non siano titolari di conti;
  • monitorare il gioco, i versamenti, le vincite ed i comportamenti dei Clienti;
  • limitare i depositi (seguire attentamente i depositi on-line ingenti, ad esempio, oltre € 1.000);
  • vietare i pagamenti diretti tra i Clienti;
  • vietare i versamenti di denaro in contante;
  • il blocco automatico dei pagamenti verso Clienti registrati in uno Stato d'origine che richiedano il prelievo da un altro Stato;
  • nel caso in cui venga identificato un tentativo di riciclaggio di denaro tutte le informazioni reperite verranno inoltrate al Financial Intelligence Unit (FIU) e, una volta informate le autorità competenti, verrà bloccato il conto e risolto il rapporto commerciale.

 

 

 
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